Indurre a credere che una scuola possa rilasciare titoli aventi validità legale  rispetto a quelli "invalidi" di altre scuole, per il fatto che essa preveda un programma conforme alla legge N° 4 del 14 gennaio 2013 configura il reato di truffa (oltre che di diffamazione) perché tale legge non è assolutamente vincolante e ha anzi escluso scuole e associazioni di naturopatia dalla possibilità di accesso al relativo elenco (Si legga il Verbale del Ministero).

Configura il reato di truffa anche indurre all'esborso di migliaia di euro per la partecipazione a una scuola privata triennale o quadriennale, la cui validità legale sia legata alla futura regolamentazione legislativa della materia, che viene promessa come imminente (si consideri che alcune scuole la promettono ormai da trent'anni).

Sempre truffaldina è l'attività di insegnamento di una materia di competenza medica, ossia la naturopatia tradizionale o medicina naturale, quando essa venga camuffata sotto la denominazione di attività naturopatica di cura di squilibri energetici. La naturopatia insegnata dalla quasi totalità delle scuole è costituita da un insieme di pratiche sovrapponibili a quelle mediche, secondo il parere della Corte di Cassazione e del Ministero dello Sviluppo Economico che le ha escluse dall'applicazione della legge n° 4 del 2013. Queste scuole continuano ad operare insegnando a curare patologie con rimedi naturali.

Allo stesso modo, configura il reato di truffa (e anche di diffamazione nei confronti di altre scuole) indurre all'iscrizione a una scuola affermando che solo i titoli da essa rilasciati abbiano una qualche validità legale, superiore a quella di altre scuole, in quanto conseguiti tramite frequenza in aula o in quanto triennali. 

Si ricorda che non esiste alcun obbligo di frequenza ai fini del conseguimento del titolo di studio nel settore della naturopatia e delle discipline bionaturali (così come non esiste per quanto riguarda molte facoltà universitarie, a cominciare da psicologia) e  tanto meno esiste una qualche disciplina legislativa che imponga un certo numero di anni di frequenza o un certo monte ore di lezioni frontali o di tirocinio. Ogni affermazione in questo senso è falsa e penalmente perseguibile e il riferimento a "linee guida", orientamenti legislativi e simili è chiaramente ingannevole e truffaldina.

A seguito della valutazione contraria all'inserimento  all'interno dell'elenco predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico di scuole e associazioni di categoria di naturopati che  pretendevano di svolgere una attività che il Ministero in questione, insieme a quello della Salute, ha valutato essere sovrapponibile a quella medica, il mondo commerciale della naturopatia si è diviso tra coloro che ancora vendono titoli di naturopatia spacciandoli come "riconosciuti" legalmente dalla legge n° 4 del 14 gennaio 2013, e coloro che, invece, sono costretti a ripiegare su altri tipi di "riconoscimento".

Qualunque scuola ha il diritto di riconoscersi da sola, di farsi riconoscere da altre scuole, enti, associazioni private purché tale "riconoscimento" sia chiaramente pubblicizzato come un riconoscimento privato, privo di valore legale. 

Moltissime scuole di naturopatia, invece, tendono a ingannare i loro sprovveduti allievi promettendo riconoscimenti attuali o futuri e configurando in questo modo il reato di truffa, ossia incassando con artifici e raggiri somme ingenti per prodotti, servizi o prestazioni che non corrispondono alla realtà dei fatti.

Infatti, indurre alla partecipazione a una scuola promettendo il rilascio di un titolo che avrà valore legale solo nel caso in cui, in un futuro imprecisato, una legge dello Stato riconosca, regolamentando la professione, i titoli rilasciati da scuole private, configura la fattispecie del reato di truffa, perché fonda la validità del titolo su eventi futuri e solo desiderati o ipotizzati. Nessuna legge al mondo, in ogni caso, qualora regolamentasse una disciplina, si limiterebbe a "riconoscere" i titoli rilasciati da alcune scuole private piuttosto che altre, ma imporrebbe un percorso formativo di tipo universitario al quale tutte le scuole dovrebbero attenersi (rendendo quindi invalidi tutti i titoli precedentemente rilasciati da esse) oppure escludendo definitivamente le scuole private dalla possibilità di erogazione di corsi nella materia, che passerebbe alla disciplina legislativa in ambito accademico.

Invitiamo quindi tutti coloro che sono interessati all'iscrizione a una scuola di naturopatia a pretendere che, al di là delle preferenze per la scuola in sé, i suoi docenti, le materie di insegnamento, ogni affermazione circa la validità dei titoli conseguiti e le affermazioni relative alla legittimità all'esercizio della professione vengano messe per iscritto e rispondano alle seguenti domande:

- Quali vantaggi attali, concreti e verificabili che altre scuole non offrono si ricavano dal conseguimento di un titolo presso questa scuola?
- Quali svantaggi di ordine legale derivano a coloro che si iscrivano ad altre scuole?
- Esiste qualche impedimento all'esercizio della libera professione di consulente in naturopatia che sia legato all'appartenenza a determinate associazioni o al possesso di determinati titoli?
- Quale vantaggio o quale tipo di legittimità all'esercizio della professione di naturopata può ricavare chi abbia conseguito un titolo presso una scuola che vanti un riconoscimento da parte di una Regione, dal momento che la Cassazione ha già definitivamente stabilito l'assoluta impossibilità, per le Regioni, di "riconoscere" e regolamentare nuove professioni?
- Quale vantaggio e quale tipo di legittimità all'esercizio della professione di naturopata può vantare chi vanti un titolo che affermi di essere riconosciuto dalla legge n° 4 del 14 gennaio 2013?


La direzione UNIPSI è a disposizione dei lettori per fornire consulenza e pareri legali in proposito. Si ricorda  che UNIPSI è una associazione culturale privata e non a scopo di lucro. Essa, quindi, non opera in regime di concorrenza commerciale e non può quindi, se non tradendo i propri principi statutari, denunciare all'autorità garante per la concorrenza tutti i comportamenti scorretti nonché, in sede penale, tutti quelli illeciti, ingannevoli e truffaldini che vengono posti in essere da scuole e organizzazioni di naturopatia  e che le vengono continuamente segnalati dagli allievi e dai soci. 

Sta ai singoli cittadini difendersi da queste campagne di disinformazione e di diffamazione che mirano solo a tutelare gli interessi privati ed economici di alcune scuole e di alcuni personaggi ben noti, a tutto svantaggio della diffusione di una sana e corretta cultura della salute e del benessere.