La mancanza di una specifica regolamentazione legislativa per ciascuna di queste attività professionali lascia spazio a dilettanti e scuole poco serie per inventare qualifiche  e riferimenti normativi inesistenti o ingannevoli, Albi professionali abusivi, titoli professionali ingannevolmente proposti come legalmente validi.

Inoltre, tale mancanza di regolamentazione legislativa facilita l'abusivismo in ambito psicologico, clinico e sanitario, con counselor amatoriali e dilettanti di ogni tipo che, vantando titoli privi di validità legale,  credono di poter formulare diagnosi psicopatologiche e svolgere attività di psicoterapia, chiamandola attività di counseling. 

In questo modo si danneggiano i cittadini, i quali hanno estrema difficoltà a riconoscere un serio e competente professionista da un abile ciarlatano, e si danneggia anche la reputazione di  tutti quei professionisti, formatisi in scuole serie, i quali svolgono la loro attività legittimamente in ambito di educazione alla salute e di promozione del benessere e non di pratica psicologica o di professione sanitaria abusiva.

L’ammissione alla Federazione Italiana Counseling è subordinata al possesso dei seguenti requisiti, oggetto di verifica da parte dell’Ente di certificazione: 

Gli Enti di formazione accreditati allo svolgimento della attività di formazione in conformità con le Linee guida europee HSA sono solo quelli riconosciuti dalla Federazione Italiana Counseling a seguito di accreditamento.
Tale accreditamento rappresenta un traguardo fondamentale per attribuire validità al titolo conseguito in attesa di regolamentazione legislativa come è quello delle nuove professioni, perché comporta una precisa e non eludibile assunzione di responsabilità non solo per il professionista, ma anche per l’Ente di formazione che ha rilasciato il titolo cui esso fa riferimento.

Chiunque può verificare la conformità dei titoli professionali  propri o del professionista cui intende rivolgersi), sottoponendoli alla Federazione Italiana Counseling ai fini dell'accertamento della loro conformità ai rigidi requisiti di accreditamento della Federazione Italiana Counseling.

Fermo restando, naturalmente, che è esclusa la responsabilità dell’Ente di formazione per quanto riguarda atti, comportamenti, affermazioni poste in essere nell’esercizio della sua attività professionale da parte del libero professionista certificato che rientrano nella sua responsabilità personale, l’Ente è comunque tenuto a rispondere della veridicità delle affermazioni contenute nei suoi programmi di formazione e la loro corrispondenza alle linee guida e al codice etico e deontologico delle nuove professioni.

L’accreditamento è conferito dalla Federazione Italiana Counseling agli Enti di formazione i quali forniscano la dimostrazione - oggettiva e sempre verificabile - su richiesta dell’Ente di accreditamento, (e non la semplice dichiarazione formale) di conformità dei loro programmi di formazione e d’esame alle Linee Guida Europee, a norma ISO-2020. Spetta all’Ente di accreditamento a norma ISO-2020 la verifica, a livello dei contenuti delle lezioni e delle domande di esame previste nel percorso di formazione che ogni Ente deve preliminarmente mettere a disposizione della Federazione Italiana Counseling, del fatto che essi siano sempre rivolti esclusivamente alla promozione del benessere e mai allo svolgimento di atti medici o psicologici (anche se in maniera mascherata da termini diversi), e non contengano mai espressioni o affermazioni equivoche o addirittura contrarie alle Linee guida.

Tutte le scuole certificate da UNIPSI rivolte alla formazione in counseling e coaching sono da sempre accreditate presso la Federazione Italiana Counseling.