DICHIARARE DI SVOLGERE L'ATTIVITA' DI NATUROPATA O DI COUNSELOR
IN CONFORMITA' CON LA LEGGE N° 4 DEL 2013 NON E' SOLTANTO FALSO, MA STUPIDO.


Poiché da sempre la nostra Università popolare cerca di contrastare questi fenomeni riprovevoli che danneggiano il prestigio e la professionalità di tutti coloro che operano nel settore secondo criteri etici, deontologici e scopi legittimi, sentiamo l’obbligo di ricordare quanto segue:

La legge n° 4 del 2013  non ha mai avuto lo scopo di regolamentare discipline e professioni. Essa, quindi, non ha mai neppure fatto riferimento ad attività di counseling o di naturopatia, e tantomeno ha mai delineato criteri, norme o contenuti della professione di counselor o di Naturopata, né modalità di insegnamento di queste discipline.

Come se non bastasse, i tentativi di scuole e associazioni di inserire il proprio nome all’interno dell’elenco, privo di qualsiasi valore abilitante la professione, di cui alla Legge in questione, sono miseramente falliti, e hanno addirittura causato la dichiarazione ufficiale, da parte del Ministero (per quanto riguarda la naturopatia) e da parte di sentenze giurisprudenziali, tra cui quella del Tar del Lazio (per il counseling), con la quale si è  affermato con chiarezza e senza tema di smentita che queste attività, svolte sulla base dell'insegnamento erogato da tali scuole,  non possono essere considerate professioni autonome e legittime, perché sovrapponibili a professioni già esistenti, come quella del medico e dello psicologo.

Ciò significa che, dichiarando di erogare corsi  o di svolgere una attività professionale conforme alle linee guida di questa Legge, le scuole in questione  e gli sprovveduti naturopati o counselor dimostrano o una imperdonabile ignoranza, o una mala fede perseguibile penalmente, perché dichiarano il falso. Non solo perché non esistono "criteri" o " linee guida",  ma perché sono  state persino dichiarate illegittime le attività poste in essere sulla base dell'insegnamento fornito da tali scuole.


Quindi, si sappia che esistono migliaia di naturopati e counselor i quali, avendo avuto l’ingenuità di seguire i corsi di queste scuole, hanno la certezza di svolgere una attività illegittima, che configura abuso della professione medica o psicologica, proprio perché l’attività professionale insegnata da tali scuole è stata specificamente giudicata praticabile solo da medici o psicologi abilitati.

UNIPSI, come altre organizzazioni ed enti di formazione, si è sempre tenuta lontana da iniziative come quelle di cui alla legge in questione, le quali sono state sfruttate da personaggi senza scrupoli i quali hanno intravisto in questa legge la possibilità di spillare ancora più quattrini a tanti malcapitati e persone sprovvedute, colpevoli solo di aver creduto alle pubblicità ingannevoli di tali scuole.

Si ricorda ancora una volta, quindi, che gli unici riferimenti seri e legittimi alla legislazione vigente in materia di naturopatia e counseling sono quelli agli art. 2222 e seguenti del Codice Civile, che riguardano la prestazione d'opera intellettuale, ossia la legittima attività di consulenza insegnata, a quanto ci risulta, solo dalle nostre scuole.
Nel caso in cui qualcuno dei nostri diplomati, suggestionato da tali false affermazioni, avesse pensato di pubblicizzare la sua attività professionale facendo riferimento a una qualche conformità di essa con la legge n° 4 del 2013, UNIPSI invita a cancellare immediatamente tale riferimento falso e ingannevole, anche perché intende intraprendere tutte le azioni legali utili e necessarie per tutelare il proprio prestigio nei confronti di chiunque danneggi il buon nome e il prestigio indiscusso della nostra associazione e dei suoi soci e diplomati.