Ci vengono segnalate affermazioni diffuse sul Web da scuole e sedicenti Associazioni di categoria relativamente alla necessità, ai fini dell'esercizio professionale in materia di medicine alternative e discipline bionaturali (naturopatia, counseling, coaching, discipline “olistiche (?!?), di svolgere un tirocinio obbligatorio per legge e di aderire a determinate federazioni o associazioni di categoria.

Per quanto riguarda la pubblicità ingannevole e truffaldina relativa al falso obbligo di tirocinio essa consiste in affermazioni che inducono a credere che tale obbligo esista (per un numero variabile di ore, a seconda della fantasia delle scuole), di solito a pagamento e sotto forma di sottoposizione a trattamenti, o sedute di analisi condotte dagli stessi docenti e collaboratori di tali scuole, o presso centri convenzionati con tali scuole.

Poi ci sono le scuole amatoriali di naturopatia ( si riconoscono subito perchè vendono i loro corsi con sconti assurdi del 90%, in offerta speciale e in promozione continua, come Divani e Sofà "la promozione termine domenica! .Affrettatevi!).

 Gli ingenui che si iscrivono persino a corsi di questo tipo in "naturopatia animale" ci sono sempre e troppo tardi si accorgono di non poter svolgere neppure questa attività, che si configura come esercizio abusivo di professione medica. 

Do solito queste scaltre organizzazioni commerciali cercano di attirare clienti offrendo loro gratuitamente percorsi di tirocinio telefonico, in videoconferenza o in sede, specificando in maniera truffaldina che si tratti di un obbligo di legge per poter esercitare la professione.


In realtà, non esistono Enti abilitati per legge allo svolgimento dell'attività di tirocinio in questo settore, proprio perchè manca una regolamentazione legislativa della professione. Gli enti abilitati a svolgere attività di tirocinio legalmente riconosciute sono solo quelli definiti e autorizzati dalla legge, non da scuole e associazioni private, e tantomeno tramite i loro collaboratori e docenti, come è prassi truffaldina tra alcune scuole di counseling tradizionale.
Questi Enti non esistono, nel nostro settore, perchè non esiste la legge che li istituisce e che ne regolamenta l'attività.


Non esiste alcun obbligo legale di tirocinio imposto o raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (?!?), o da Enti e Associazioni italiane e straniere che pretenderebbero di rappresentare e legittimare l’attività di tali categorie professionali.


Il tirocinio, nelle sue forme, modalità, la sua durata e i suoi scopi, può essere stabilito e regolamentato espressamente e dettagliatamente soltanto dalla legge e non esiste tale obbligo per nessuna di queste discipline e “nuove professioni” .


Si raccomanda di essere molto accorti nel riconoscere tali truffe e raggiri, perché spesso queste organizzazioni non dichiarano espressamente l’esistenza di tale obbligo ma lo richiamano sotto forma di vaga minaccia: “Non siete obbligati a svolgere il tirocinio presso di noi o alle nostre condizioni, ma se non lo fate, non potrete beneficiare dei vantaggi che deriveranno solo ai nostri associati quando la legge di regolamentazione sarà approvata" (si ricorda che tale legge è data come di imminente approvazione da oltre trent’anni, e centinaia di scuole di naturopatia campano ancora oggi diffondendo tale assurda bufala).

Ricordiamo che, per non incorrere nel reato di truffa, il tirocinio obbligatorio può essere inserito all’interno di un percorso formativo professionale solo nel momento in cui (e non prima, prospettando l'entrata in vigore di una legge in proposito che non è mai stata neppure concepita, in questo settore) una legge dello Stato disciplini il tirocinio relativo a una specifica professione (la professione "olistica", com'è noto, non esiste e non può essere disciplinata perché non si sa in che cosa consista e quali scopi abbia).

Solo questa legge può definire   i criteri in base ai quali gli enti preposti al tirocinio possono entrare a far parte dell'elenco ministeriale, e definendo, con precise pratiche e procedure burocratiche definite dalla legge e non da un'organizzazione privata, le modalità, la durata, i costi, gli obiettivi e la responsabilità dei tutor, dei tirocinanti e delle organizzazioni che gestiscono il tirocinio.

Si ricorda per l'ennesima volta che la legge n° 4 del 14 gennaio 2013 sulle professioni non organizzate non regolamenta nessuna professione e tantomeno il relativo obbligo di tirocinio, limitandosi a predisporre un elenco di associazioni di categoria senza legittimare o regolamentare nessuno e nessuna professione.

Si invita il lettore a riflettere sul fatto che nè il Parlamento Europeo, nè tantomeno quello Italiano, hanno in calendario per il secolo attuale la prospettiva, neppure ipotetica e futuribile, di discutere di una fantomatica legge di regolamentazione di queste migliaia di discipline “olistiche”.

La svolta epocale che stiamo vivendo  fa sì che solo persone mentalmente deboli o in mala fede possano davvero pensare che esista la volontà di normare una materia così confusa e che si arricchisce ogni giorno di nuove assurde “discipline olistiche”. Se poi si cerca di far credere che esistano obblighi di qualche tipo per poter svolgere tali attività professionali, allora si configura il reato di truffa.

Ricordiamo ai nostro  lettori che chiunque voglia studiare o praticare queste discipline non regolamentate dalla legge, può farlo studiando seriamente presso scuole serie e praticando seriamente come tutti noi, e molti altri professionisti seri, hanno fatto in questi ultimi decenni, senza riferirsi mai a future leggi di regolamentazione o di “riconoscimento” e senza mai sentire il bisogno di associarsi a qualcuna delle innumerevoli Associazioni di categoria.