L'autorevolezza, la serietà e la competenza dell'Accademia di Scienze naturopatiche e della sua Scuola per Consulenti erboristi fa sì che quotidianamente essa riceva richieste di informazioni da parte di persone che vogliono diventare erborista frequentando una scuola di erboristeria.

Chiariamo subito come non è necessario frequentare alcuna scuola o corso di erboristeria per aprire e gestire un'erboristeria. 
A differenza di farmacie e parafarmacie, le erboristerie, infatti, sono considerate dalla legge come qualsiasi altro negozio di vendita di prodotti, il quale deve sottostare alle norme generali e a quelle comunali o regionali che regolano l'esercizio delle attività commerciali.

Ribadiamo ancora una volta, quindi, che è ingannevole e truffaldino pubblicizzare il conseguimento di un qualche titolo di erborista presso qualsiasi scuola allo scopo di poter esercitare l'attività di esercente di  negozio di erboristeria.

Allo stesso modo, è ingannevole e truffaldino prospettare la possibilità, per chi non sia farmacista o specificamente laureato in scienze e tecniche erboristiche, di preparare e vendere prodotti e complessi erboristici lavorati artigianalmente e privatamente.
Da ultimo, si ricordi che è ingannevole e truffaldino prospettare la possibilità per chi consegua un titolo privato di erborista, di suggerire, indicare o prescrivere prodotti erboristici di qualsiasi tipo per la cura di disturbi o patologie anche lievi, essendo tale possibilità prerogativa esclusiva della classe medica.

Infatti, è di fondamentale importanza distinguere la figura dell'erborista da quella del farmacista e definire quali siano le relative competenze. Sia ben chiaro che la figura e la qualifica di erborista non esiste più da quando essa è stata sostituita, ormai molti anni fa, da quella di farmacista e specificamente di dottore in scienze e tecniche erboristiche, titolo acquisibile esclusivamente attraverso il percorso triennale di laurea, con frequenza obbligatoria, presso le facoltà di farmacia delle università italiane. Quindi:

raccolta, conservazione, preparazione e formulazione di complessi erboristici medicinali, ossia di rimedi per la cura di disturbi e patologie basati sulla scelta e sulla lavorazione di piante medicinali e officinali, è attività di esclusiva competenza dei soli laureati in scienze e tecniche erboristiche o farmacisti. 

La preparazione di tinture madri, olii essenziali, preparazioni per tisane e decotti a scopo di cura di disturbi e patologie sono quindi di esclusiva competenza del farmacista, non dell'erborista.


Nessun titolo di erborista, in qualunque  modo conseguito, permette di svolgere queste attività che sono di competenza esclusivamente della classe dei farmacisti, a norma di legge.


Naturalmente, la "vendita" di prodotti erboristici già confezionati dalle aziende produttrici è invece un'attività legittimamente praticabile dall'erborista come da qualunque altro gestore, secondo le disposizioni generali e specifiche in materia di gestione di un punto vendita.


Quindi, nessuno può impedire al privato di coltivare, raccogliere, distillare, preparare in qualunque modo prodotti di derivazione erboristica,  ma tali prodotti non potranno essere messi  in commercio se non previa specifica autorizzazione, la quale deve soddisfare i requisiti imposti dalla legge e che richiedono, tra l'altro, il possesso nel preparatore del titolo di dottore in scienze e tecniche erboristiche o farmacista.

La legge italiana non vieta di erogare corsi che insegnano a preparare prodotti derivati da piante medicinali ma vieta, nella maniera più assoluta, che tali preparazioni possano essere effettuate a scopo di vendita di tali prodotti. Colui che gestisce un negozio di erboristeria, quindi,  può anche imparare a produrre i prodotti erboristici, ma non può né venderli, ne prescriverli.
Ribadiamo, quindi, che è possibile per chiunque frequentare un corso che insegni a preparare prodotti erboristici, purché ciò non venga realizzato a titolo professionale, ossia per uso privato o per nobile ma semplice interesse e cultura personale.

L'attività di consulente scientifico in erboristeria, insegnata dall'apposita scuola certificata dall'Università popolare di scienze della salute psicologiche e sociali, l'Accademia di Scienze naturopatiche, non può e non vuole sovrapporsi a quella svolta a seguito di percorso accademico in scienze e tecniche erboristiche.
Essa ha un'altra finalità e funzione, ossia quella di fornire, come libero professionista o come erborista o  gestore di un punto vendita di alimenti e prodotti naturali, una informazione seria, autorevole e competente, in ordine a virtù, qualità, caratteristiche, funzioni ed eventuali effetti collaterali relativi all'uso di erbe per la salute, rinviando eventuali diagnosi e prescrizioni terapeutiche al medico curante.
L'attività di consulenza in materia di scienze erboristiche, infatti, è l'unica che può essere legittimamente svolta senza invadere l'ambito di competenza di altre categorie professionali: i farmacisti, per quanto riguarda la preparazione di prodotti erboristici medicinali, e i medici, per quanto riguarda la loro prescrizione.

Ribadiamo quindi, in conclusione, che chiunque consegua un titolo di erborista a seguito di percorso di studi nel quale venga insegnata la preparazione di complessi erboristici medicinali, commette un preciso reato se prepara e vende  tali prodotti senza essere farmacista e commette un altro reato, di abuso della professione medica, se suggerisce o prescrive questi prodotti a seguito di valutazione diagnostica del disturbo lamentato dal cliente (come purtroppo viene insegnato abitualmente nelle scuole e nei corsi di erboristeria commerciali).