Norma UNI per la professione di naturopata. Non si tratta di una norma di legge, ma di procedura di certificazione non imposta dalla legge e facoltativa.

Il riferimento di scuole o naturopati alla legge n° 4 del 14 gennaio 2013 e alla norma UNI 11491 come disposizioni di legge indispensabili per lo svolgimento legittimo dell'attività di naturopata non è soltanto falso e ingannevole, ma squalifica immediatamente l'autore di esso, esponendolo al rischio concreto di denuncia per esercizio abusivo della professione medica e di abuso della credulità popolare, perché esse non comportano alcun obbligo di legge, descrivono l'attività di naturopata come sovrapponibile a quella medica, e prevedono l'uso di pratiche da ciarlatani e prive di fondamento scientifico, perseguibili a norma di legge.

L'Università popolare UNIPSI  dichiara con determinazione la propria estraneità all'insegnamento e alla pratica della naturopatia così come definita da coloro che si richiamano alla legge n°4 del 14 gennaio 2013 e alla Norma UNI per la professione di naturopata 11491, trattandosi di iniziative giustificate da interessi commerciali e che squalificano l'attività di coloro che operano all'interno delle scienze della salute e del benessere.

Le nostre scuole si rivolgono a persone che rifiutano l'utilizzo di pratiche magiche o addirittura di competenza medica o psicologica o che approfittano della credulità popolare. Le nostre scuole non insegnano a praticare iridologia o kinesiologia per diagnosticare "squilibri energetici”, a somministrare  rimedi omeopatici o praticare manipolazioni “energetiche” per ripristinare o prendersi cura dello stato di salute delle persone, materia che è di competenza esclusivamente medica o psicologica.

Le nostre scuole insegnano a prendersi cura scientificamente del proprio stile di vita,  e a migliorarne la qualità in armonia con la natura umana e con l'ambiente che ci circonda,  nel pieno rispetto della dignità umana, del prossimo e delle competenze di altre categorie professionali, rifiutando qualsiasi strumento di cura che non abbia un serio fondamento scientifico e che approfitti, invece, della credulità popolare.

Ricordiamo che non soltanto l'esercizio dell'attività di consulenza in naturopatia è libero è legittimo indipendentemente dal riferimento a tale legge e a tale “norma”, ma che proprio tale riferimento identifica immediatamente, a nostro parere, coloro che operano ai limiti della legalità attraverso l'utilizzo di pratiche pseudo mediche di pura fantasia o violando le competenze della classe medica o di quella psicologica.

Che cos’è la “norma UNI per la professione di naturopata”:

Versando l'importo di € 56,12  a seguito di iscrizione tramite il sito webstore@uni.com, si entra in possesso di quella che viene definita la Norma Uni 11491 (Norma UNI per la professione di naturopata),  la quale definirebbe i requisiti di conoscenza, abilità e competenza della figura professionale del naturopata. 

Il termine “Norma” e la dicitura “Norma italiana” traggono evidentemente in inganno facendo credere alla maggior parte delle persone che si tratti di una norma di Legge italiana.  Naturalmente, se così fosse, essa sarebbe pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e non sarebbe invece scaricabile, a un costo esorbitante, da un sito privato e commerciale. 

Ricordiamo che tale documento non ha alcun valore vincolante, in quanto non impedisce che chiunque adotti nello svolgimento della propria attività un'altra definizione, un altro approccio, altri contenuti e altri scopi relativi all'attività di naturopatia. 

Inoltre, il riferimento a questo documento (Norma UNI per la professione di naturopata) non costituisce in alcun modo un presupposto di legge ai fini di una futura regolamentazione della professione. 

La quale, in ogni caso, non potrebbe mai fare riferimento alla definizione di naturopatia che emerge da questa “norma”, almeno fino a che non sarà regolamentata anche per legge l'attività di lettori di tarocchi, cartomanti, chiromanti  e praticanti di magia bianca e nera.

Tutti coloro che si identificano nella definizione di naturopatia e di naturopata fornita da questo documento sono naturalmente liberi di riferirsi ad esso nella loro pratica professionale, purché non si attribuiscano competenze, abilitazioni o titoli di qualsiasi tipo che pretendono di avere validità legale o di conferire diritti, privilegi o competenze superiori a quelle  di coloro che rifiutano, in maniera netta e decisa, qualsiasi riferimento a tale documento. 

Se si ritiene che la naturopatia consista in una attività solo vagamente definita, e per di più in termini “energetici”, cioè di fantasia; se si ritiene di poter operare sulle persone con trattamenti e tecniche più o meno invasive ma ritenendo di poter agire impunemente perché ci si richiama a “principi salutistici”; se si crede nell'astrologia e nel potere miracoloso dei fiori di Bach, si è liberi di qualificarsi come naturopati con riferimento al documento che stiamo analizzando.

Se invece si ritiene che la naturopatia sia  una filosofia pratica di vita e che l'attività del naturopata sia un'attività di consulenza su basi scientifiche che esclude qualsiasi tipo di trattamento e di indicazione di rimedi  a scopo di “riequilibrio energetico” o di cura di patologie,  allora invitiamo i nostri soci a prendere nettamente le distanze da tutti coloro che si identificano con la definizione data dal documento che stiamo analizzando.

In realtà,  esso contiene semplicemente un insieme di definizioni di quella che sarebbe l'attività del naturopata secondo coloro che hanno redatto questo documento,  il quale, lo ricordiamo, non ha validità legale di legge di regolamentazione della figura professionale del naturopata. 

Si tratta di un documento privato che non attribuisce validità legale, abilitazione o privilegi di alcun tipo a coloro che si adeguino ad esso. Anzi. Il fatto che un sedicente naturopata richiami tale documento definendo in questo modo la propria attività come conforme alla legge n° 4 del 14 gennaio 2013 o alla “Norma UNI per la professione di naturopata”,  non soltanto fornisce un'informazione ingannevole perché induce a credere nell'esistenza di una qualche validità legale o abilitazione alla professione (che non esiste) ma, specialmente, squalifica la sua attività come una attività dai contenuti e dagli scopi che la pongono pericolosamente al limite della legalità, come ha implicitamente riconosciuto il Ministero  dello Sviluppo Economico nel rifiutare l'introduzione nell'elenco di cui alla legge in questione di tutte le associazioni di categoria dei naturopati che ne avevano fatto richiesta.

Questa norma UNI, elaborata precedentemente alla decisione del Ministero di escludere le associazioni dei naturopati dall'elenco della legge n°4 del 14 gennaio 2013 (le stesse che ora fanno riferimento a questa “norma UNI!!!), non fa altro che riportare esattamente quegli stessi scopi e contenuti della naturopatia che hanno fatto esprimere al Ministero dello Sviluppo economico - insieme con il Ministero della Salute - una valutazione negativa della naturopatia,  come pratica sostanzialmente sovrapponibile a quella medica. 

Di conseguenza, chi faccia riferimento nella propria attività professionale a questa legge e a questa “norma”, sappia che fa riferimento a contenuti che sono già stati giudicati suscettibili, se applicati nella pratica professionale, di denuncia per esercizio abusivo della professione medica (oltre che di ciarlataneria).  Si ricordi anche che segnalazioni alle autorità competenti in materia sono già state inoltrate nei confronti di alcune di queste organizzazioni e di questi “sedicenti naturopati”.

Le pagine di questo documento,  comprese le appendici ed esclusa la bibliografia, sono 13.

Di seguito elenchiamo alcune delle affermazioni contenute in questo documento le quali rimandano a competenze volutamente troppo generiche, a competenze e ambiti di applicazione assimilabili a quelli propri della medicina  o della psicoterapia, e alle competenze aventi per oggetto pratiche magiche, di fantasia, di ispirazione religiosa, totalmente prive di fondamento scientifico  e che configurano, non solo a nostro parere, il reato di abuso della credulità popolare.

Naturalmente, chiunque può dare la propria definizione dell'attività del naturopata ed è quindi assolutamente legittimo che questo documento, che si chiama “Norma”, ma non è una norma di legge e non ha validità legale e vincolante relativa alla professione di naturopata, illustri la naturopatia come meglio crede. E’ proprio per questo che riteniamo come il riferimento all'attività di naturopata dato da questo documento identifichi (e squalifichi) immediatamente coloro che, a nostro parere, svolgono una attività fondata su presupposti magici e non scientifici oppure che violi le competenze dei medici abilitati.

“I consigli naturopatici”, per esempio,  sono l'artificio linguistico con cui si indicano le prescrizioni: si tratta di indicazioni per la “risoluzione di difficoltà, squilibri e disagi emersi dalla valutazione” e comprendono l'indicazione di prodotti, integratori, preparati erboristici, fitocomplessi, ma anche farmaci omeopatici, spagirici (cioè magici) e trattamenti manuali. L'ottica è quindi tipicamente allopatica, anche se le indicazioni di rimedi omeopatici, per esempio, contrastano con la consolidata prassi giurisprudenziale per cui esse possono essere fornite solo ed esclusivamente da chi è medico. Analogamente, gli altri rimedi  sono di competenza medica (integratori nutrizionali o erboristici),  dal momento che essi, nella pratica naturopatica, non vengono “indicati” per migliorare il benessere della persona ma, come tutti sanno, per curare patologie.

Analogamente, trattamenti di manipolazione o sono di competenza delle figure sanitarie abilitate oppure sono trattamenti rilassanti ed estetici di competenza delle estetiste, per cui non si comprende quale  scopo intendano svolgere se non quello di agire su patologie in maniera “alternativa”.

Il documento fa riferimento alla consulenza naturopatica come basata sulla valutazione dello stato di salute. La valutazione dello stato di salute può essere effettuata solo ed esclusivamente da chi è medico o psicoterapeuta.  

Il riferimento all’"analisi di terreno o costituzionale” è chiaramente un riferimento privo di qualsiasi fondamento, dal momento che esso, nella realtà, dovrebbe tradursi in una valutazione dello stato di salute della persona e delle sue alterazioni, valutazione che continua a spettare solo ed esclusivamente al medico o allo psicoterapeuta.  Se così non fosse, questa “analisi di terreno costituzionale” si configurerebbe come una semplice analisi di fantasia, priva di possibilità di verifica oggettiva, e quindi perseguibile come atto di pura ciarlataneria.

La seconda fase della consulenza consisterebbe nel fornire consigli e nel praticare trattamenti, cioè intervenendo con “metodiche idonee a trattare difficoltà, squilibri e disagi emersi dalla valutazione”. Si tratta, usando una terminologia a nostro parere ingannevole, esattamente della attività che svolge un medico o uno psicoterapeuta. Ciò perché non emerge in nessuna parte di questo documento in che cosa si differenzi tale attività da quella che viene svolta o può essere svolta con maggiore competenza da un medico o da uno psicoterapeuta.

In ogni caso, si noti come si crea un'evidente confusione tra il termine consulenza, che di per sé consiste in una attività di informazione, e il fatto che essa implichi anche un “trattamento” ossia un intervento diretto sulla persona con l'obiettivo di modificazione del suo metabolismo o delle sue abitudini di vita. Un consulente, in altre parole, non pratica i trattamenti come invece questo documento sostiene.

Identificare la naturopatia come la “pratica generale delle cure della salute naturale” significa identificarla con la pratica medica, l'unica abilitata a valutare lo stato di salute della persona e a intervenire su di esso, anche e specialmente in prevenzione. Il fatto poi che la naturopatia ricerchi, individui e “tratti la causa fondamentale del disagio” conduce a un'interpretazione di essa molto pericolosa e azzardata. 

“Trattare la causa fondamentale del disagio” è un atto medico che o viola la competenza medica, se il disagio si manifesta sul piano fisico e organico, oppure quella psicologica, se si tratta di disagio psicologico. In ogni caso, se una persona manifesta un disagio, sarà il medico o lo psicologo l'unica figura abilitata a valutarlo e a individuarne la causa, nonché a trattarlo. Il fatto che il naturopata insegni i principi della prevenzione sanitaria collocherebbe questa figura in ambito sanitario, dove peraltro medici e personale sanitario esistono già e sono abilitati dalla legge proprio a questo scopo.

Il riferimento alle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità relativamente alla naturopatia è anch’esso particolarmente fuorviante, dal momento che essa  non è un organismo deputato a definire le competenze di professioni sanitarie, parasanitarie e simili e, nel descrivere la naturopatia, fa riferimento alla “pratica naturopatica” (naturopatic practice) ossia alla medicina naturopatica allopaticamente rivolta alla cura di patologie e a un insieme di strumenti diagnostici e di trattamenti di competenza medica, tra cui agopuntura, omeopatia, fitoterapia, manipolazioni osteopatiche, eccetera.

Di conseguenza, riferirsi per descrivere l'attività di naturopata a questo documento e alle linee guida dell’Organizzazione  Mondiale della Sanità significa riferirsi ad attività che, almeno in Italia e in Europa, sono di competenza medica,  fornendo ai cittadini un’informazione ingannevole e che crea esclusivamente confusione.

Il fatto che il naturopata consigli rimedi salutistici è poi una espressione priva di senso e a nostro parere chiaramente ingannevole: un rimedio, per sua natura, si rivolge a riparare un danno e quindi ad agire nei confronti di un'alterazione dello stato di salute. Si tratta quindi sempre di azione di competenza medica anche se si utilizza il termine salute anziché quello di malattia.

Il fatto che il naturopata pratichi trattamenti manuali lo espone chiaramente a rischio di denuncia per esercizio abusivo della professione, se essi sono rivolti, come avviene abitualmente, almeno nelle intenzioni, a ripristinare uno stato di salute alterato (compiendo così un atto medico), salvo che non si dimostri che la persona era in buona salute e che ha richiesto al naturopata esclusivamente un trattamento non invasivo e rivolto al miglioramento della qualità di essa. Se una professione deve usare questi giri di parole e questi riferimenti per poter essere esercitata, ci sembra che ci siano buoni motivi per dubitare della sua legittimità e utilità.

Per quanto riguarda metodi, tecniche e strumenti a disposizione del naturopata, si parla espressamente di “classificazione costituzionale di terreno” per indicare in realtà l’attività clinica di diagnosi, ma si fa riferimento anche a pratiche magiche e prive totalmente di fondamento scientifico (che possono configurare il reato di ciarlataneria, come la kinesiologia applicata e l’iridologia). 

Lo stesso dicasi per i trattamenti manuali “energetici” e le metodiche di “riequilibrio energetico” le quali, non essendo definite né potendosi indicare in che cosa consistano, su quali basi di valutazione oggettiva operino e quali effetti debbano produrre, sembrano rinviare, a nostro parere, ai classici artifici e raggiri con i quali si promette, dietro corrispettivo, una prestazione e un risultato totalmente illusori (quella appena descritta è la fattispecie del reato di truffa). Nessuno impedisce a coloro che hanno elaborato questo documento di dare una tale definizione della naturopatia, ma la legge impedisce che essa sia interpretata da scuole e sedicenti naturopati in maniera tale da configurare un vero e proprio reato.

Anche il termine "naturopatia di risonanza” (colori, aromi, cristalli, eccetera) non è altro che l'ennesimo tentativo di omettere l'utilizzo di termini che rimandino alle cure mediche (si è evidentemente evitato di parlare di "terapia", per esempio, anche se queste pratiche si fondano su presupposti magici) per cui manca totalmente la definizione del fondamento, dei contenuti, degli scopi che tali tecniche dovrebbero avere e in che cosa si distinguono da quelle mediche o da quelle che può mettere in atto un ciarlatano. 

Manca anche, e ciò è particolarmente grave, qualsiasi riferimento al metodo in base al quale un naturopata dovrebbe applicare l'una o l'altra di queste innumerevoli tecniche di cura, dal momento che non viene mai specificato quale sia lo scopo concreto di ciascuna di esse (il riferimento al riequilibrio energetico e al benessere è chiaramente ingannevole, quando si parla di trattamenti relativi allo stato di salute di una persona,  dal momento che, per non essere denunciati per ciarlataneria, bisognerebbe dimostrare e consentire la verifica dell'esistenza di uno squilibrio misurabile e di un successivo riequilibrio operato tramite l’attività del naturopata).

Per concludere, sappiamo perfettamente che migliaia di persone continueranno a “credere" all'esistenza di questo tipo di professione, anche perché la maggior parte di loro ha già speso parecchie migliaia di euro per imparare tecniche che le espongono, se applicate nella pratica, al rischio di denuncia per esercizio abusivo della professione medica o di ciarlataneria.

Dal canto nostro, continuiamo a rivolgerci a coloro che, anche se si tratta di un'esigua minoranza, ritengano che la professione di consulente scientifico in naturopatia debba rivolgersi al miglioramento della qualità della vita e non a fantasiosi disturbi da "riequilibrare". Essa avere sempre un serio  riferimento scientifico ed essere fondata su un serio metodo autonomo, nel l rispetto per la verità dei fatti, per la competenza di altre professioni e, in generale, di se stessi e del prossimo.