• Questi crediti formativi sono una pura invenzione commerciale e sono totalmente privi di validità legale.
  • Non esiste l’abilitazione alla pratica professionale in materia di discipline olistiche o del benessere
  • Non è vero che le certificazioni rilasciate da queste organizzazioni e l’ottemperanza alla legge n° 4 del 2013 rendono possibile esercitare professionalmente, perché esse non hanno alcun valore legale di abilitazione alla pratica professionale e non sono assolutamente necessarie.

E’ piuttosto evidente l’intento ingannevole di far credere come sia necessaria la certificazione di queste organizzazioni per poter esercitare legalmente, che esista una abilitazione professionale che si può ottenere tramite il conseguimento dei titoli rilasciati da queste organizzazioni, e che per poter continuare ad esercitare sia necessario versare ad esse periodicamente un importo necessario per acquisire questi “crediti formativi”.

Ci sembra, a partire dal piano etico, che in un periodo di estrema difficoltà sotto ogni aspetto, e specialmente lavorativo, indurre persone bisognose di trovare uno sbocco professionale serio inducendole a credere che esistano vincoli normativi che solo queste organizzazioni garantirebbero di rispettare, sia una operazione commerciale suscettibile di intervento sanzionatorio da parte delle autorità competenti, e comunque ignobile e immorale.

Di seguito si riportano descrizione e caratteristiche dell’abilitazione professionale a norma di legge, illustrate con correttezza dal sito citato in fondo alla pagina. 


L’abilitazione professionale è l’autorizzazione a svolgere una determinata professione che si può ottenere a seguito del conseguimento di un titolo di studio, di un tirocinio professionale e di un esame di stato ed è in genere è vincolata anche all’iscrizione all’albo del proprio ordine professionale, l’associazione di categoria che garantisce la qualità delle prestazioni svolte dai suoi iscritti, vigila sul loro operato e ne difende i diritti. 


In molti casi l’abilitazione professionale è data esclusivamente dal titolo di studio: in linea di massima ciò è valido per quei percorsi di studio che non prevedono la creazione di una figura specifica che ha la responsabilità civile e penale di rispondere delle sue azioni in virtù del lavoro svolto. È il caso, ad esempio, del laureato in informatica, che potrà essere impiegato in svariati settori lavorativi, come quadro d’azienda o tecnico informatico, anche d’alto profilo. Chi, invece, è laureato in ingegneria informatica e vuole diventare ingegnere a tutti gli effetti dovrà prima ottenere l’abilitazione professionale, perché dovrà firmare a suo nome progetti propri o collaudare e validare quelli altrui.


Nel dettaglio, le professioni che richiedono un’abilitazione professionale, conseguibile dopo il superamento del relativo esame di stato sono tutte le professioni legate all’area sanitaria, come medico chirurgo, odontoiatra, psicologo e farmacista, comprese quelle delle lauree triennali, quali infermiere, ostetrico, fisioterapista, ecc. Richiedono inoltre il superamento dell’esame le professioni di avvocato, attuario, chimico, ingegnere, architetto, pianificatore, paesaggista, biologo, geologo, dottore agronomo e dottore forestale e assistente sociale. 


Vi è anche il caso di lauree che di per sé non richiedono un’abilitazione professionale, come molte lauree umanistiche, ma che la necessitano se il laureato vuole imboccare la strada dell’insegnamento nelle scuole pubbliche. Si dovrà quindi frequentare il TFA, il Tirocinio Formativo Obbligatorio, che prevede una prova finale da superare, come spiegato nel dettaglio nel sito del Ministero dell’Istruzione.

In molti di questi casi, alla laurea deve seguire un tirocinio formativo obbligatorio, di durata variabile a seconda della professione (il praticantato per avvocati, ad esempio, dura 18 mesi), che prepara “sul campo” il futuro professionista, dopo la preparazione teorica fornita dall’università. Solo dopo aver svolto tale tirocinio è possibile accedere all’esame di stato, che può aver luogo una o due volte all’anno. Le date e i luoghi di svolgimento, oltre alla documentazione ai tributi da versare, sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana alcuni mesi prima. 

Ciascun esame di stato si compone solitamente di una parte scritta, di una parte orale e di un’eventuale prova pratica, con quesiti specifici riguardanti la professione cui si vuole accedere. Non sono quindi previste domande di cultura generale, come invece accade nei test d’ammissione all’università. È bene prepararsi in anticipo servendosi dei testi che pubblicano le prove degli anni precedenti, in modo da ripassare anche aspetti non toccati durante il tirocinio e avere un’idea della tipologia di domande (https://www.accademiastudi.net/post-laurea/abilitazioni/abilitazione-professionale.htm)