Una recente sentenza del TAR Liguria ribadisce per l'ennesima volta il fatto che i massaggi, qualunque sia la loro denominazione, possono essere praticati solo ed esclusivamente da personale sanitario abilitato (medici o fisioterapisti) quando la loro finalità è riabilitativa o terapeutica, oppure dall'estetista quando siano rivolti al benessere della persona e privi di finalità terapeutiche.


OPERATORI CHE NON SONO ABILITATI AD OPERARE NEL SETTORE SANITARIO

MASSOTERAPISTI

Una nota circolare del Ministero (12/9/2002, DIRP/V/02/2715) ha chiarito che attualmente la figura del massoterapista NON ESISTE e gli eventuali corsi NON ABILITANO nessuno. In questi termini possono essere perseguiti se promettono abilitazione nel settore “riabilitazione”, “rieducazione”,”fisioterapia”,etc…

MASSAGGIATORI SHIATSU

Quella del massaggio Shiatsu è da considerarsi pratica sanitaria a tutti gli effetti come da recente (e ancora poco conosciuta) nota del Ministero della Salute.

Il Ministero, rispondendo ad un quesito dell’Autorità Giudiziaria/Ordine pubblico, relativa all’esercizio dello Shiatsu in Italia, ha chiarito che “esistono due tipi di massaggi (estetico oppure curativo). Lo shiatsu rientra tra le attività curative, pertanto tale pratica spetta al medico, al fisioterapista e al massofisioterapista” (7 luglio 2002 DIRP/III/MDAL/02/8974, Proc. Pen. 8075/01 R.g..) Ovvio che per massofisioterapista è necessario intendere l’operatore in possesso di titolo valido.


MASSOFISIOTERAPISTI  DIPLOMATI  IN  CORSI  INIZIATI  DOPO  IL  1996

I titoli rilasciati a seguito dei corsi iniziati dopo il 1996 non sono da ritenersi validi, perché emessi in contrasto di Legge dello Stato, art.6 D.Lgs 502/92. Lo Stato ha infatti disposto la chiusura di tutte le scuole per massofisioterapista dal 1992, delegando la formazione alle Università. Le Regioni non possono creare nuove figure sanitarie. Il T.A.R. Piemonte, con sentenza n. 223/03 depositata il 18 febbraio 2003, ha escluso che al di fuori delle professioni sanitarie individuate secondo il disposto dell’articolo 6, comma 3 del D.Lgs. n. 502/92, possano permanere o essere introdotte altre figure sanitarie, anche da parte delle Regioni, senza con ciò tradire la “ratio” della riforma voluta dal legislatore per allineare il nostro ordinamento a quello europeo.


ISTRUTTORI DI EDUCAZIONE FISICA O LAUREATI IN SCIENZE MOTORIE

Lo stesso Decreto Istitutivo del C.d.L. in Scienze Motorie sancisce che questi operatori non possono operare nel campo delle professioni sanitarie, tra le quali è compreso il fisioterapista. Inoltre il Ministero della Sanità, in una sua nota, ha dichiarato che “il diplomato ISEF non trova legittimità in alcun modo ad operare nel settore terapeutico-riabilitativo, proprio del Fisioterapista, giacché il primo, pur operando sul benessere del corpo, come pure opera la seconda figura, effettua interventi di ambito, per così dire, fisiologico, laddove l’intervento del Fisioterapista mira, invece, attraverso l’intervento e le manovre terapeutiche a restaurare, per quanto possibile, la funzionalità di strutture fisiche colpite da forma patologica”.


Nel 2006 è stato fatto un subdolo e vergognoso tentativo di rendere equipollente la laurea in scienze motorie a quella in Fisioterapia, introducendo di soppiatto in una legge di urgente approvazione, il famigerato art. 1-septies, che prevedeva appunto tale equipollenza tramite una non ben precisata frequenza a indefinito “corso su paziente”. L’art. 1-septies  è rimasto “lettera morta” per 5 anni e due legislature ed e stato definitivamente abrogato dall’Aula del Senato il 5 aprile 2011, che ha definitivamente convertito in legge il ddl 572/B, ripristinando la legalità.

Non sono, così, da considerare Fisioterapisti i professori di educazione fisica, i cosiddetti ISEF, e i più recenti Laureati in Scienze Motorie, in quanto operatori formati per il settore dell’istruzione e dello sport, o, al massimo, per l’area “della prevenzione e dell’educazione (non riabilitazione) motoria adattata, finalizzata a soggetti di diversa età e a soggetti disabili”.


La Legge istitutiva della “Laurea in Scienze Motorie” (D.L. 8 maggio 1998 n.178, pubblicato sulla G.U. n.131 dell’8.6.’98) che riguarda tali operatori, stabilisce infatti testualmente, al punto 7 dell’art.2 che: “Il Diploma di laurea in scienze motorie non abilita all’esercizio delle attività professionali sanitarie di competenza dei laureati in medicina e chirurgia e di quelle di cui ai profili professionali disciplinati ai sensi dell’articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni e integrazioni”, fra cui, appunto, si trova il Profilo del Fisioterapista/Terapista della Riabilitazione.


Non sono da considerare Fisioterapisti neppure i cosiddetti chinesiologi.


La “chinesiologia”, cioè lo studio del movimento, é disciplina comune sia agli ISEF che ai fisioterapisti, ma curare il movimento o con il movimento, spetta esclusivamente a chi svolge un’attività sanitaria abilitata.


Non sono da considerarsi Fisioterapisti neppure i cultori di quelle che vengono definite “medicine naturali” o “terapie non convenzionali”, come l’osteopatia, la chiropratica, lo schiatzu, il micromassaggio estremo-orientale, l’auricoloterapia, altre discipline della Medicina Orientale, ecc.


L’efficacia terapeutica di molte medicine naturali e terapie non convenzionali è ampiamente dimostrata, ma  poiché esse intervengono nella sfera della salute e della patologia, il loro esercizio e la loro pratica si ritiene debbano essere di esclusiva pertinenza delle professioni sanitarie abilitate alla pratica terapeutica (come il Fisioterapista) e non di operatori (o individui) privi di formazione di base specifica. Non devono essere confusi terapia e soggetto che la pratica. “L’esistenza di una terapia o di una metodica terapeutica, non individua necessariamente una professione (ovvero un profilo professionale). 

Ogni terapia o metodica terapeutica, costituisce solamente “uno strumento a disposizione del professionista sanitario, deputato al suo utilizzo, che la applicherà in scienza e coscienza, a seconda dell’opportunità o della effettiva necessità della persona assistita” (da un Documento dell’A.I.T.R/A.I.FI. al riguardo). In altre parole, non possono essere considerati Fisioterapisti l’osteopata, il chiropratico, lo schiatzuterapista, l’auricoloterapista, ecc., perché la conoscenza della terapia non abilita automaticamente al suo esercizio e non denomina un operatore sanitario specifico (http://www.registroitalianofisioterapisti.it/?sz=articoli,1,1).


Restano quindi fuori tutti i massaggiatori che si nascondono sotto nomi di fantasia inventati da scuole e organizzazioni che lucrano sulla  legittima aspirazione di molte persone di trovare uno sbocco professionale relativamente facile, al di fuori del mondo accademico e di quello delle abilitazioni sanitarie o estetiche.


Quindi, i vari corsi di massaggio shiatzu, Tuina, la riflessologia plantare, la kinesiologia e le innumerevoli forme di massaggio vendute da scuole poco serie   a tanti sprovveduti allievi, non sono praticabili se non si è in possesso di titolo abilitante la professione di medico, fisioterapista o estetista. In tutti gli altri casi, sia chiaro, si tratta di puro e semplice reato.


Da vent'anni informiamo i cittadini circa il fatto che la loro legittima aspirazione a uno sbocco professionale in materia di massaggi e manipolazioni può essere soddisfatta solo ed esclusivamente conseguendo titoli abilitanti la professione in ambito sanitario o estetico e non attraverso scuole per massaggiatori o operatori olistici o operatori del benessere.


Il business del  massaggio insegnato a persone  che in realtà non possono praticarlo ha arricchito in questi decenni innumerevoli scuole di naturopatia, comprese quelle che più spendono in pubblicità ingannevoli e che propongono persino, oltre che massaggi "olistici", anche il massaggio "psicosomatico". Una vera presa in giro, per usare un eufemismo, olistica e psicosomatica.


La cura del benessere delle persone è legittimamente praticabile, al di fuori dell'ambito di massaggi e manipolazioni, attraverso le scuole per consulenti del benessere UNIPSI.


Per leggere l'ultima delle numerose sentenze in materia, cliccare sul link seguente.


TAR Liguria




Quindi, se qualcuno proponesse corsi di massaggio o manipolazione di qualsiasi tipo senza specificare che si tratti di corsi amatoriali, o di pura conoscenza pratica di discipline prive di ogni finalità terapeutica (anche perché scientificamente inefficaci allo scopo) senza alcuna finalità di diagnosi o cura  di patologie o disturbi, ma, anzi, qualora presentasse tale corso come rivolto a persone in cerca di uno sbocco lavorativo, e prive di titoli e abilitazioni di cui sopra, allo scopo di utilizzare tali conoscenze a scopo terapeutico  (anche se mascherato con artifici linguistici) andrebbe incontro a una possibile denuncia per fattispecie di reato molto gravi, quali:

  • Istigazione a delinquere, in quanto tramite questi artifici linguistici si inducono gli allievi a configurare, con l'attività appresa in questi corsi, il reato di abuso di professione medica 
  • associazione a delinquere, in quanto si tratti di attività che coinvolge più persone, ognuna con diverse competenze e diversi compiti, ma finalizzata alla commissione di un reato.
  • Truffa, in quanto con tali artifici e raggiri si inducano persone ingenue e  sprovvedute a credere nella liceità di questa pratica, camuffandola come rivolta al "riequilibrio di squilibri energetici", anziché di malattie.
  •  Nei confronti degli sprovveduti allievi, invece, si potrebbe configurare il reato di abuso di professione, penalmente rilevante anch'esso, qualora si volesse praticare tale attività a scopo terapeutico.