Essa prevede una consulenza scientifica la quale, a partire dalla consapevolezza della relazione della persona con l’ambiente, il cibo, il mondo vegetale, educhi a stili di vita sani che migliorino la qualità globale della vita, sotto l’aspetto fisico, psichico, spirituale, in senso scientificamente olistico. Tale competenza è acquisibile solo frequentando le nostre scuole, ed è una competenza che le altre categorie che si occupano di nutrizione ed erboristeria a livello accademico non possiedon, semplicemente perché la loro formazione è ristretta sostanzialmente all’ambito della cura delle patologie secondo una visione biomedica  e non biopsicosociale della vita.


Il consulente formato dalle nostre scuole non formula diagnosi, non somministra diete, farmaci e rimedi, non esegue manipolazioni, non adotta nessuno strumento diagnostico o terapeutico di tipo clinico, non è stato formato a occuparsi, a nessun titolo, di disturbi e patologie. Il consulente formato dalle nostre scuole si occupa di benessere e solo di benessere,  e la consulenza scientifica che fornisce è una attività che va in tutt’altra direzione rispetto a quella delle categorie professionali per le quali la legge prevede la necessità di iscrizione a un apposito Albo per poter esercitare.
L’esercizio dell’attività di consulenza, quindi, è previsto dagli art. 2222 e segg. del Codice civile ed è assolutamente e totalmente libero, conforme alla legge e alla normativa fiscale, perché svolto in autonomia su basi e con finalità diverse da quelle di altre categorie professionali (la cui attività è invece regolata dall'art. 2229 dello stesso Codice). Confondere l’attività di consulenza con quella operativa e clinica di altre professioni significa solo essere disinformati, ignoranti, prevenuti e in mala fede.