NON ESISTONO SCUOLE, CORSI, TITOLI LEGALMENTE VALIDI PER LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' IN MATERIA DI NATUROPATIA, COUNSELING, "DISCIPLINE OLISTICHE" (in mancanza di regolamentazione, ogni scuola può definire liberamente la validità del proprio insegnamento e fissare criteri e norme private per il suo svolgimento, non vincolanti e non aventi valore legale, ma perfettamente legittime, purché non vengano pubblicizzate come vincolanti e aventi valore legale).

NON ESISTONO LEGGI, REGOLAMENTI NAZIONALI O EUROPEI I QUALI REGOLAMENTINO LEGALMENTE L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI NATUROPATI, COUNSELOR,  "OPERATORI OLISTICI"  E ABILITINO LEGALMENTE ALL'ESERCIZIO DI QUESTE ATTIVITA' (naturalmente, il fatto che la legge non preveda la regolamentazione legale di una professione non significa che essa sia vietata, purchè, come le nostre scuole insegnano, essa sia svolta nel rispetto della legge, della normativa fiscale e delle competenze di altre professioni, specialmente sanitarie).

NON ESISTONO SCUOLE, CORSI E TITOLI CHE ABILITINO ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE DI ATTIVITÀ DI MASSAGGIO O MANIPOLATIVE AL DI FUORI DI QUELLI DI ESTETISTA, MEDICO O FISIOTERAPISTA, UNICI TITOLI CHE REGOLAMENTANO QUESTE ATTIVITÀ PER LEGGE (praticare massaggi dai nomi fantasiosi per curare disturbi e patologie è un reato se non si è professionisti sanitari abilitati. Dichiarare di voler solo fornire un riequilibrio energetico è una stupidaggine, sia perchè nessun giudice, su denuncia di esercizio abusivo di professione sanitaria, prenderebbe sul serio questa affermazione, sia perchè nessuno si sottopone a un massaggio per ottenere un riequilibrio energetico, ma solo per motivi estetici o di rilassamento e benessere  - e in questo caso è necessario essere estetiste -  o per terapia,  e in questo caso bisogna essere medici o fisioterapisti) 



NON ESISTE L'ABILITAZIONE ALLA PRATICA PROFESSIONALE FORNITA DA LEGGI REGIONALI (l'abilitazione alla pratica di una nuova professione può essere concessa solo dallo Stato con una legge statale e non regionale: ogni affermazione contraria in questo senso configura un reato)

NON ESISTE ALCUN DIVIETO DI ESERCITARE LE PROFESSIONI PREVISTE DALLE DUE REGIONI CHE ANCORA TENGONO IN PIEDI UNA LEGGE SULLA DISCIPLINE BIONATURALI (TOTALMENTE PRIVA DI VALIDITÀ DI ABILITAZIONE), ED E' FALSO AFFERMARE CHE COLORO CHE NON SIANO ISCRITTI AL REGISTRO (PRIVO DI VALIDITÀ ABILITANTE E NON VINCOLANTE) NON POSSANO ESERCITARE LEGALMENTE.  (Come le stesse leggi regionali sono costrette a dichiarare : “L’iscrizione nel registro non costituisce comunque condizione necessaria per l’esercizio dell’attività sul territorio regionale da parte degli operatori” (art. 2, comma3 Legge Regionale Lombarda del 1 febbraio 2005 n. 2 (“Norme in materia di discipline bio naturali”). Affermare di essere dotati di titoli,  qualifiche, autorizzazioni o abilitazioni in forza di una legge regionale, le quali permetterebbero lo svolgimento legittimo dell'attività solo a chi le possiede, è un reato.

NON ESISTE ABILITAZIONE O VALIDITÀ LEGALE PER L'ESERCIZIO DI PROFESSIONI A NORMA DELLA LEGGE N° 4 DEL 2013 (la legge istituisce un Registro avente solo valore di raccolta di dati e non vincolante,  privo di validità ai fini dell'abitazione all'esercizio di qualsiasi professione, e non regolamenta nessuna professione )

NON ESISTE L'ALBO DEI NUTRIZIONISTI NE' LA PROFESSIONE DI NUTRIZIONISTA (il termine è generico e si riferisce a chiunque si occupi di nutrizione, altrimenti la qualifica prevista dalla legge è quella di dietista;  l'albo dei biologi nutrizionisti è l'albo dei biologi ai quali essi stessi, in maniera autoreferenziale, hanno aggiunto la qualifica di nutrizionisti)

NON ESISTE NESSUN OBBLIGO DI ESSERE ISCRITTI A UNA ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA  E TANTOMENO CHE QUESTA SIA ISCRITTA NEL REGISTRO DI CUI ALLA LEGGE N° 4 DEL 2013 PER POTER SVOLGERE LEGITTIMAMENTE QUALSIASI ATTIVITÀ PROFESSIONALE , NEL RISPETTO DELLE COMPETENZE DI ALTRE CATEGORIE PROFESSIONALI.


NON ESISTE ALCUN OBBLIGO DI ADERIRE ALLA NORMATIVA UNI PER POTER SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITÀ PROFESSIONALE. (La norma UNI, nonostante la denominazione ingannevole, non è una norma di legge. La certificazione ha carattere privato e non abilita all'esercizio di nessuna professione, nè impedisce a chi ne è privo perchè la considera totalmente inutile (la quasi totalità dei professionisti) di svolgere in piena legittimità la stessa attività professionale)

NON ESISTONO SCUOLE CHE RILASCIANO TITOLI RICONOSCIUTI IN QUESTO SETTORE. (Non esistono titoli riconosciuti, ma solo titoli aventi valore legale in forza di una legge che regolamenti la relativa attivita' professionale. Nessuna legge regolamenta un attivita' professionale in materia di naturopatia, counseling o discipline olistiche e non esisterà mai: quello che può accadere è solo che venga istituita una apposita facoltà universitaria per l'insegnamento di queste materie, ma si tratta di una ipotesi molto, molto lontana e mai presa seriamente in considerazione).

NON ESISTE ALCUN OBBLIGO DI ISCRIVERSI O DI RINNOVARE LA PROPRIA ISCRIZIONE A UNA ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA O A UN ISTITUTO DI  FORMAZIONE PRIVATO PER POTER SVOLGERE LEGITTIMAMENTE LA PROPRIA ATTIVITÀ.

NON ESISTONO SCUOLE CHE VALGANO PIÙ DI ALTRE PERCHÈ RICONOSCIUTE DA QUALCHE ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA PRIVATA, ALLA QUALE "CONVIENE" ISCRIVERSI PER POTER ESERCITARE LEGALMENTE. (le associazioni in questione operano da decenni raccogliendo il denaro degli sprovveduti che rinnovano l'iscrizione ogni anno credendo di far parte di una associazione che garantisce la loro abilitazione e legittimità della pratica professionale. Tutto falso, naturalmente, ma molto redditizio per queste organizzazioni, che infatti insistono nel pubblicizzarsi in maniera ingannevole. 

NON ESISTE ALCUNA ASSOCIAZIONE, NÈ IN ITALIA, NÈ ALL'ESTERO, LA QUALE AUTORIZZI O ABILITI IN ALCUN MODO ALL'ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE IN AMBITO NATUROPATICO, DI COUNSELING O DI DISCIPLINE OLISTICHE.

AFFERMARE CHE SIA OBBLIGATORIO PER LEGGE ADERIRE A UNA ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA PER POTER ESERCITARE A NORMA DI LEGGE È FALSO.

NESSUNA SCUOLA PUÒ QUALIFICARSI COME ABILITATA A RILASCIARE TITOLI "A NORMA  O IN LINEA CON LA LEGGE N° 4 DEL 2013": l'affermazione è falsa e ingannevole perchè non esiste alcun obbligo di uniformarsi alla legge in questione, specialmente perchè questa legge non stabilisce nessuna norma di regolamentazione delle attività professionali.

NESSUNO PUÒ PUBBLICIZZARSI COME PROFESSIONISTA A NORMA DELLA LEGGE N° 4 DEL 2013 SULLE PROFESSIONI NON ORGANIZZATE IN ALBI, semplicemente perchè non esiste alcuna norma della legge in questione cui uniformarsi: la legge del 2013 non autorizza e non abilita nessuno allo svolgimento di una professione, ma si limita a istituire un registro non vincolante.

E' ASSOLUTAMENTE FALSA L'AFFERMAZIONE DI UNA SCUOLA CHE INDUCE A SEGUIRE I SUOI CORSI SULLA BASE DELLA SEGUENTE AFFERMAZIONE: "CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE N.4/2013 TUTTI I PROFESSIONISTI SENZA ORDINE, ALBO O COLLEGIO PROFESSIONALE HANNO L'OBBLIGO DI AGGIORNARSI SEGUENDO LA LOGICA EUROPEA DEL LIFE LONG LEARNING OVVERO DELLA FORMAZIONE CONTINUA". Non esiste nessun obbligo di questo tipo e affermare il contrario è un reato.

Naturalmente, le fake news di cui sopra sono state ideate e diffuse al solo scopo di raccogliere denaro in maniera facile approfittando del fatto che quasi tutti coloro che intendono iniziare a svolgere una attività in questo settore non ne conoscono la complessità, non sanno che esso è privo di regolamentazione e quindi in balia di chi le spara più grosse. 

Da vent'anni cerchiamo di informare su come stanno i fatti e nessuno ha mai potuto contestare le nostre affermazioni, semplicemente perchè sono vere, incontestabili e verificate da studi legali e fiscali. Quindi, invitiamo coloro che siano stati vittime di queste fake news e che non riescono a credere di essere stati ingannati e truffati, a rivolgersi a coloro che sono responsabili di questa situazione. 

Anzi, in quanto assocoazione senza scopo di lucro, da molti anni mettiamo a disposizione del pubblico, gratuitamente, la guida che illustra dettagliatamente come scegliere un percorso di formazione in naturopatia evitando fake news, truffe e inganni. Chiunque può scaricarlo gratuitamente accedendo al nostro sito: https://www.uni-psi.it/ebook-gratis/

Noi restiamo, come sempre, a disposizione per qualsiasi chiarimento, pur sapendo che le vittime di truffe e inganni non amano uscire allo scoperto a dichiarare di aver fatto la figura degli sprovveduti. C'è sempre tempo, tuttavia, per riconoscere i propri errori e la propria ingenuità, e aiutare altri a non cadere in queste trappole.